VIAGGI COVID-19, RIMBORSO O VOUCHER ?

“Ritorniamo sulla questione sorta con l’art. 28 del D.L. 9/2020 e sulla possibilità che sia l’organizzatore del viaggio a scegliere se rimborsare la somma versata dal viaggiatore/consumatore ovvero emettere un voucher.

Ebbene, precisiamo subito che l’art. 28 prevede tutti i casi nei quali è il viaggiatore/consumatore a recedere dal contratto sottoscritto con il vettore (biglietto aereo, ferroviario, ecc.) infatti l’articolo contempla casi in cui il viaggiatore sia impossibilitato a muoversi a causa delle misure di contenimento, quarantena e di divieto di spostamenti, emesse a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid -19, e per questi motivi è obbligato a recedere dal contratto.

In questi casi il vettore può procedere al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Ma l’art. 28 del DL9/2020 contiene una espressa previsione inerente il caso in cui il viaggiatore ha stipulato un contratto per un pacchetto turistico (quindi comprendente viaggio, soggiorno, ecc.), infatti richiama espressamente l’art. 41, commi 4 e 6 (Diritto di recesso prima dell’inizio del pacchetto) del Codice del Turismo.

Ebbene l’art. 41 sopra citato, prevede espressamente il rimborso e la scelta tra questo e l’emissione del voucher non può essere rimessa all’organizzatore perché il fine ultimo del Codice del Turismo, che ha recepito la direttiva 2008/122/CE è la tutela del consumatore, come ha precisato anche la direttiva CE 2015/2302, all’art. 12 (Risoluzione del contratto di pacchetto turistico e diritto di recesso prima dell’inizio del pacchetto).

Dunque l’organizzatore deve garantire al consumatore il rimborso integrale di quanto già pagato e non può scegliere autonomamente di emettere un voucher, anche perché il consumatore potrebbe, per svariati motivi, non essere interessato di progettare un viaggio in futuro ovvero potrebbe temere che in futuro l’organizzatore non sia più in grado di riscattare il voucher.

Esaminiamo ora il caso in cui non sia il viaggiatore/consumatore a chiedere il recesso dal contratto di viaggio o di pacchetto turistico, bensì sia il vettore ovvero l’organizzatore a cancellare il viaggio (es. il volo) ovvero il pacchetto turistico (perché il paese di destinazione ha interdetto l’accesso agli stranieri a causa dell’emergenza sanitaria); in questi casi non è applicabile l’art. 28 DL 9/2020 e nemmeno l’art. 41 Codice del Turismo perché si tratta di risoluzione per causa di forza maggiore per la quale il Codice Civile impone la restituzione di quanto ricevuto dalla parte adempiente e quindi al viaggiatore/consumatore.

Anche in questo ultimo caso il vettore ovvero l’organizzatore non può scegliere autonomamente tra rimborso ovvero emissione del voucher bensì deve procedere al rimborso, salvo un accordo con il consumatore/viaggiatore che accetti il voucher.”