DIAMANTI: IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA DEFINITIVAMENTE LA RESPONSABILITA’ DELLE BANCHE

Novità nella vicenda dei diamanti di investimento acquistati da ignari risparmiatori a un prezzo molto maggiore a quello di mercato, per il comportamento scorretto della società che vendeva i diamanti e di alcuni istituti bancari.

La VI Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 2081/2021 ha ribadito e confermato la responsabilità delle banche coinvolte nella vicenda tra cui Banco Bpm.

Il Consiglio di Stato ha ridotto la sanzione comminata dalla AGCM – Autorità garante della concorrenza e del mercato che circa due anni fa aveva sanzionato le banche sulla base della declaratoria della loro piena responsabilità nella vicenda dei diamanti, smentendo la tesi delle medesime di essere semplici segnalatrici.

Afferma il Consiglio di Stato che la banca non si è limitata a ruolo di mera segnalatrice bensì ha assunto un ruolo di vera compartecipe nella pratica scorretta posta in essere da IDB.

Brevemente riportando la sentenza del Consiglio di Stato:

a) in forza dell’accordo di collaborazione sottoscritto tra IDB e BBPM, la banca era tenuta a mettere a disposizione dei clienti, nei propri locali, il materiale divulgativo predisposto da IDB, provvedendo anche i funzionari dell’istituto a inoltrare alla IDB le disposizioni di acquisto sottoscritte dall’acquirente, previa informativa resa, dai medesimi funzionari, in ordine all’esatto ammontare dell’operazione;

b) per l’attività svolta, la banca conseguiva una provvigione pari ad una percentuale dell’operazione conclusa (tra il 10% e il 20%); inoltre, è emerso come la stessa si prefiggesse, a mezzo dell’accordo con IDB, di conseguire un aumento delle vendite di servizi bancari aggiuntivi (quali la custodia in cassette di sicurezza);

c) la banca aveva previsto che alla raccolta della proposta di acquisto era deputato un c.d. “referente investimenti” e ed aveva descritto nel dettaglio il processo da seguire nel “proporre” l’investimento in diamanti e nell’“assistere” il cliente nell’eventuale acquisto;

d) dai reclami dei clienti e dalle segnalazioni delle associazioni, è emerso che “i funzionari bancari ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la consulenza sui propri investimenti proponevano alla propria clientela … l’acquisto dei diamanti come forma di investimento alternativa”.

E’ dunque indubbio che il cliente – come confermato dal contenuto di molte segnalazioni e reclami – al momento dell’acquisto fosse persuaso del fatto che l’operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull’investimento fossero verificate, e quindi “garantite”, dalla banca.

Il Consiglio di Stato afferma quindi la piena responsabilità della banca per essere venuta meno all’obbligo di diligenza per non avere posto in essere misure idonee per comprendere appieno le modalità ed il contenuto delle operazioni proposte ai consumatori. E quindi indubbia la sussistenza della responsabilità della Banca, che non ha svolto il ruolo di mero segnalatore.

Quanto al rilievo che nel mercato mondiale dei diamanti non vi sono quotazioni (fixing) ufficiali, le indagini istruttorie dell’Autorità hanno comunque accertato che il valore di mercato dei diamanti venduti da IDB, oltre ad essere indecifrabile nelle sue componenti, risultava inferiore al prezzo proposto per l’acquisto.

Il Consiglio di Stato mette in evidenza che i risparmiatori non fossero resi edotti del metodo di calcolo del prezzo dei diamanti né del costi dei servizi ulteriori (custodia in cassetta di sicurezza della banca).